Proroga fino al 31/12/2019 delle detrazioni fiscali 65%,delle detrazioni 50% perle ristrutturazioni edilizie e di tutte le agevolazioni per condomini eantisismica. Sono queste le disposizioni della Legge di Bilancio1 2019approvata oggi 30 dicembre 2018.
Ci sono novità perl'ecobonus nel 2019 ?
La manovra 2019 conferma fino al 31/12/2019 tutte ledisposizioni già in vigore per singoleunità immobiliari:
o proroga detrazioni 65% per la posa di isolamenti termici(come insufflaggio pareti e sottotetto e cappottotermico), l'installazione di caldaie a condensazione (di classe energeticasuperiore alla A) contestualmente all'installazione di valvoletermostatiche e infine l'installazione di dispositivi domotici per ilcontrollo da remoto degli impianti;
o proroga detrazione 50% per l'installazione di nuovi infissi,di schermature solari, impianti di climatizzazione invernale con caldaia acondensazione (di classe energetica di efficienza pari almeno alla A) https://finanziaria2018.enea.it/index.asp ;
o proroga detrazioni 50% perle ristrutturazioni edilizie https://ristrutturazioni2018.enea.it/ ;
o detrazione antisismica del50-70-80%2 fino al 31/12/2021.
Viene inoltre mantenuta la possibilità di cessione del credito dell’ecobonusdei singoli condòmini. I condòmini, oltre alla cessione della propria parte dicredito per lavori su parti comuni del condominio a fornitori/imprese o adistituti bancari, potranno ora cederla anche per singoli interventi sulle proprie unitàimmobiliari.
Quali sono le detrazioni per i condomìni ?
Anche per gli interventi su interi condomìni restano in vigorele disposizioni attuali valide finoal 31/12/2021:
o detrazioni ecobonus 65-70-75% per lavori sulleparti comuni, a seconda del tipo di intervento3;
o maxibonus 80-85%4 per interventi finalizzati, congiuntamente, alla riduzionedel rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Note:
1. Legge di Bilancio 2019 modifica gli artt. 14 e 16 commi vari della Legge90/2013.
2. Aliquota base del 50%; aliquota del70% con un miglioramento di una classe di rischio sismico; aliquota dell'80%con un miglioramento di due classi di rischio sismico. Le detrazioni siapplicano ad edifici ricadenti in zona sismica 1-2-3. Importo detraibilemassimo di euro 96.000 per ciascun anno.
3. aliquota base del 65%; aliquotadel 70% se l'intervento interessa l'involucro dell'edificio con un incidenzasuperiore al 25% della superficie disperdente; aliquota del 75% se l'interventoè finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche invernali ed estive.
4. Bonus valido per edifici in zonasismica 1-2-3. Aliquota aliquota dell'80% con miglioramento di 1 classe dirischio, dell'85% con un miglioramento di 2 classi di rischio. Ladetrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica suun ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per ilnumero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
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È possibile fruire delladetrazione fiscale per la costruzione ex novo di box auto pertinenziali, cannefumarie e locali tecnici
Non tutti gli interventi di ‘nuova costruzione’ sono esclusidalle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni; ad esempio, la costruzione diun box auto pertinenziale ad una unità immobiliare, la realizzazione di unacanna fumaria e la nuova costruzione di un locale tecnico accedono al bonus50%.
Detrazioni fiscali per la ristrutturazione e‘nuove costruzioni’
Generalmente gli interventi di ‘nuova costruzione’ nonusufruiscono del bonus 50% previsto per le ristrutturazioni. Lo scopo di talidetrazioni, infatti, è puntare alla riqualificazionedel patrimonio esistente senza consumare nuovo suolo.
In merito agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alla detrazionefiscale del 50%, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta inquanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
Inoltre, ha specificato che se la ristrutturazione avviene senza demolirel’edificio esistente e con ampliamento dellostesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parteesistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una“nuova costruzione”.
È chiaro quindi che se per ‘nuova costruzione’ s’intende la costruzionedell’unità immobiliare non è possibile sfruttare alcun bonus. Tuttavia, se la‘nuova costruzione’ riguarda alcune piccole parti dell’organismo edilizio, èpossibile usufruire dell’agevolazione.
Detrazioni fiscali: i casi di‘nuova costruzione’ ammessi
L’Agenzia delle Entrate, nella Guida alle ristrutturazioniedilizie, elenca tra i lavori ammessi al beneficio anche quelli necessari alla costruzione, internao esterna, della cannafumaria e della fognatura.
Sono agevolabili anche i lavori esterni all'abitazione purché ne sianopertinenziali; questo è il caso della costruzione ex novo del box auto (purché resopertinenziale di una unità immobiliare) e la nuova costruzione di un garage, pertinenziale all’unità immobiliare.
Tra i lavori esterni è previsto l’accesso alla detrazione anche per la nuova realizzazione di muri esterni di contenimento.
Sul fronte impianti, sono agevolabili gli interventi di nuova costruzione del volume tecnico checontenga all’interno una centrale idrica e/o una centrale termica.
Infine, rientra nell’agevolazione anche la nuova costruzione disoppalchi, balconi everande.
Ristrutturazione: le regole per fruire delledetrazioni
Grazie al bonus ristrutturazione è possibile detrarre dall’Irpef il 50% dellespese sostenute fino al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di 96 mila euro,per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici condominiali.La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Sono detraibili le spese sostenute per lavori di: manutenzione straordinaria,restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sullesingole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, ancherurali e sulle loro pertinenze.
Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenzialiadibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte odella professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.
I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale dacui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario delladetrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario delpagamento.
Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per laprogettazione, l’acquisto dei materiali, la gestione delle pratiche, le periziee gli oneri di urbanizzazione.
Cos’è
È una detrazione Irpef del 36% sullespese sostenute nel 2019 per i seguenti interventi:
La detrazione del 36% va ripartita indieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventualispese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenireattraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (peresempio, bonifico bancario o postale).
A chi interessa
Può beneficiare della detrazione chipossiede o detiene l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto lerelative spese.
Quali vantaggi
(esempio è due unità ediliziequindi 1800 € x 2)
La detrazione massima è di 1.800 europer immobile (36% di 5.000), quindi in caso di possesso di più immobili, ladetrazione spetta su tutte le unità sulle quali si compiono i suddettiinterventi.Il bonus verde spetta ancheper le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degliedifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro perunità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazioneil singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione chela stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini dipresentazione della dichiarazione dei redditi.
Bonus Ristrutturazione, ecco quando spetta per ‘demolizione e ricostruzione’L'Agenzia delle Entrate spiega anche come comportarsi nei casi di ampliamento dell'immobile e delle pertinenze.
È possibile fruire del bonus ristrutturazione del 50% nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione se si mantiene la stessa volumetria dell’edificio preesistente e si tratta di fedele ricostruzione.
A ricordarlo l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/E del 2018.
Bonus ristrutturazione nei casi di ‘demolizione e ricostruzione’
L’Agenzia ha chiarito che con gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.
Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, infatti, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica).
La detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione comporti uno spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario. L’Agenzia,infatti, ha ribadito che la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata all’area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, tale modifica non comporta la perdita del bonus.
In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
Bonus ristrutturazione: spetta in caso di ampliamento?
Se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente ma con un suo ampliamento, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento si configura come una“nuova costruzione”.
Il contribuente, per usufruire della detrazione 50% sulla parte esistente, ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o,in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione 50% spetta anche per le spese relative all’ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.
Infatti, nel caso delle pertinenze sono agevolati anche i lavori di ‘nuova costruzione’ : questo è il caso della costruzione ex novo del box auto (purché reso pertinenziale di una unità immobiliare) e la nuova costruzione di un garage, pertinenziale all’unità immobiliare.
In attesa in FVG
Già operativa la normativa in:
Regione LAZIO, CALABRIA, SICILIA, CAMPANIA e PIEMONTE
Una nuovalegge regionale della Calabria richiede l’avvenuto pagamento della parcellaprofessionale come titolo obbligatorio per il rilascio di autorizzazioni. Eccoi dettagli:
La nuova legge regionale Calabria del 3 agosto n.25/2018 ha come oggetto la tuteladelle prestazioni professionali rese sulla base di istanzepresentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadinio delle imprese.
La finalità è quella di tutelareil lavoro svolto dai professionisti e contestualmente attenuare l’evasionefiscale nel settore delle costruzioni.
La nuovanorma prevede all’art. 2:
La presentazione dell’istanzaautorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dairegolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata,oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente,dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscrittadal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documentod’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidentedella Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
La novitàsostanziale è contenuta nell’articolo 3:
L’amministrazione, al momentodel rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad interventodiretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delprofessionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali,redatta nelle forme di cui al DPR n. 445/2000 secondo il modello dicui all’Allegato A della presente legge, attestanteil pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
Difatti nel predetto allegato A è richiesto al committente lacompilazione di una “Dichiarazione di pagamento” incui viene dichiarato l’effettivo pagamento dellaparcella professionale, condizione fondamentale per il rilascio deltitolo autorizzativo.
La leggeè applicabile, entro i confini del territorio calabrese, adautorizzazioni:
· regionali
· provinciali
· comunali
È specificato inoltre al comma 2 dell’art. 3 che lamancata presentazione dell’Allegato A “Dichiarazione di pagamento” costituiscemotivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativofino all’avvenuta integrazione.
News dal Friuli
L'Ordine degli Architetti si sta muovendo in questa direzione sia a livello regionale che nazionale grazie all'interessamento del CNA.
PREMESSA
In relazione agli interventi di cui all’art. 16del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), il co. 2-bis, inserito dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018),dispone che: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni per-venute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.
Considerato che il fine del nuovo adempimento è quello di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, la comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Con la guida ENEA 21.11.2018 sono state riepilogate le informazioni necessarie per la trasmissione dei dati.
DECORRENZA
La disposizione contenuta nel citato co. 2-bisdell’art. 16 del DL 63/2013 è entrata in vigore l’1.1.2018 (data di entrata in vigore della suddetta L. 205/2017). Di conseguenza, la nuova comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dall’01/01/2018.
SITO ENEA OPERATIVO DAL 21.11.2018
Dal 21.11.2018, l’ENEA ha messo online il sito attraverso il quale è possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di recupero edilizio (che permettono di fruire della detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR) che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Si tratta di interventi diversi da quelli che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65-50% ai sensi dei co. 347-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e successive integrazioni.
Il nuovo sito, disponibile all’indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it, deve essere utilizzato per trasmettere telematicamente all’ENEA i dati degli interventi ultimati nell’anno 2018. In relazione agli interventi ultimati negli anni successivi, il sito da utilizzare sarà oggetto di aggiornamento da parte dell’ENEA.
INTERVENTI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI
La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi contemplati dall’art. 16 delDL 63/2013 dai quali deriva un risparmio energetico.
La comunicazione deve essere quindi inviata per:
a. gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR (art. 16 co.1 del DL 63/2013);
b. gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 50%, fino ad un ammontare massimo delle spese di 96.000,00 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (art. 16 co. 1-bis e 1-ter del DL 63/2013);
c. gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES “potenziate” del 70% o dell’80%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013);
d. gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES “potenziate” del 75% o dell’85%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013);
e. l’acquisto dell’unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nelle zone a rischio sismico 1, che consente di beneficiare delle detrazioni dall’imposta del 75% o dell’85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013);
f. l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) che, in quanto collegati ad interventi di recupero edilizio, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (c.d. “bonus mobili”), nel limite massimo di spesa di 10.000,00 euro (per l’acquisto di soli mobili la comunicazione all’ENEA non deve essere inviata).
ENEA Ristrutturazione
- copia carta identità;
- dati fiscali del proprietario e/o proprietari ed intestatario/richiedente la pratica;
- planimetria catastali fabbricato,superficie e altezze;
- tipologia impianto di riscaldamento/raffrescamento, autonomo, centralizzato se presente, dati caldaia, certificato energetico, libretto;
- anno di costruzione del fabbricato e/o ultimo intervento di manutenzione importante;
- tipologia: appartamento,casa indipendente;
- copia fatture e bonifici del fornitore (serramenti, caldaia, impresa isolamenti, ecc. ...)
-
APE per rinnovo Certificazione Energetica per Contributi:
- dati fiscali del proprietario e/o proprietari ed intestatario/richiedente la pratica;
- planimetria fabbricato stato di fatto, superficie e altezze,
- tipologia partizioni verticali e orizzontali,
- tipologia impianto di riscaldamento/raffrescamento se presente,
- copia libretto d’impianto (se disponibile),
- dati stufe presenti;
- pompe di calore;
- anno di costruzione del fabbricato e ultimo intervento di manutenzione importante,
- natura e tipologia dei serramenti perimetrali (legno, PVC, alluminio, misti)
e vetrazioni (se esiste una certificazione del valore Uw meglio),
- rilievo fotografico (a cura dello Studio - obbligatorio);
se presente un precedente Attestato di Prestazione Energetica. sarà richiesto;
I dati, qui di seguito, non sono fondamentali,
però danno un quadro più preciso della storia del fabbricato:
progettista architettonico
progettista impianti
costruttore
direzione lavori
strutture
date delibera comunale per approvazione progetto e data agibilità / abitabilità strutture.
Due copie verranno consegnate al Cliente
Archiviazione digitale presso il sito SIRAPE FVG
Attività svolta per unità abitativa regolarmente censita.
Prorogata al prossimo 1° aprile la scadenza perl’invio all’Enea della documentazione relativa ai lavori diristrutturazione con risparmio energetico effettuati nel 2018.
La proroga è stata annunciata nel pomeriggio dioggi dall'Enea.
Si hanno, quindi, ancora 39 giorni a disposizione perla comunicazione, che deve avvenire telematicamente caricando i dati sulsito https://ristrutturazioni2018.enea.it/, necessaria perottenere la detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia eper l’acquisto di elettrodomestici che consentono di conseguire un risparmioenergetico.
L'Enea ha annunciato che, su mandato delMinistero dello Sviluppo Economico, ha prorogato al 1° aprile 2019 iltermine ultimo per la trasmissione dei dati relativi a tutti gli interventi edilizi“energetici” completati nel 2018.
Ricordiamo che la trasmissione dei dati doveva avvenire entro iltermine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o delcollaudo. Tuttavia, in sede di primaapplicazione della norma, era stato stabilito che, per gli interventi con datadi fine lavori compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018 (giorno in cuiè stato attivato e messo a disposizione il sito dedicato), il termine dei 90giorni decorresse dallo stesso 21 novembre, cioè il 19 febbraio. A causa di un disservizio del sito Enea la scadenza è stata rimandata didue giorni (21 febbraio). Infine, al 01.04.2019 Si ricordache il portale Enea consente esclusivamente l’invio delle dichiarazioni icui lavori sono completati nell'anno 2018.
Gli interventi soggetti all’obbligo di invio:
-serramenti comprensivi d’infissi;
- coibentazioni delle strutture opache;
- installazione o sostituzione di impiantitecnologici tra cui collettori solari, generatori di calore con caldaie acondensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, micro cogeneratori(Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa,sistemi di contabilizzazione del calore, sistemi di termoregolazione e buildingautomation e impianti fotovoltaici;
- elettrodomestici, solo se collegati ad unintervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1°gennaio 2017, come: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici,lavasciuga e lavatrici.
Ristrutturazioni 2018con risparmio energetico
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di inviareall’Enea una comunicazione per ottenere ladetrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia che consentonoanche di conseguire un risparmio energetico. L’obiettivo è monitorare ilrisparmio energetico che può derivare da un intervento di ristrutturazione eavere un quadro completo dello stato del patrimonio edilizio.
Prima del 2018, invece, all’Enea andava inviata soltanto la documentazione necessaria perottenere l’ecobonus sugli interventi di riqualificazione energetica degliedifici. Inizialmente alcuni addetti ai lavori avevano quindi pensato che sitrattasse di un refuso della norma.
Dal 12.03.2019 è possibile accedere alla trasmissione dei dati per gli interventi che usufruiscono delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie o per la riqualificazione energetica con fine lavori nel corso del 2019.
Relativamente agli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre da ieri 1 marzo e conseguentemente si andrà, quindi, al 10 giugno. Infatti, anche se i 90 giorni cadono il 9 giugno, di domenica, in base alla regola del Dl 70/2011 (articolo 7, lettera h), valida anche per gli adempimenti telematici, è possibile lo slittamento al lunedì successivo. In generale, il termine per la trasmissione dei dati all’Enea sarà sempre di 90 giorni dalla data di fine lavori.
Tra le novità più importanti di questo aggiornamento c’è un’area di smistamento unica (detrazionifiscali.enea.it), dalla quale i contribuenti saranno incanalati verso la comunicazione “classica”, relativa all’ecobonus, o verso quella più recente, relativa al bonus casa. L’obiettivo è fare chiarezza ed evitare confusione tra le due comunicazioni.
Da 12.03.2019 è, quindi, possibile inviare la documentazione degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (in base alla legge 296/2006), con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (ecobonus2019.enea.it) e degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (articolo 16 bis del Dpr 917/86), che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (bonuscasa2019.enea.it).
L’opera di semplificazione riguarda anche l’assistenza in caso di difficoltà. Per aiutare gli utenti a risolvere problemi di natura tecnica e procedurale sul portale Enea sono disponibili risposte alle domande più frequenti (le FAQ relative al Bonus ristrutturazioni edilizie sono di nuova pubblicazione mentre quelle relative alla riqualificazione energetica costituiscono solo un aggiornamento), un vademecum e la normativa di riferimento. Inoltre, per particolari esigenze Enea ha creato un «finestra per il cittadino»: il lunedì (dalle 12.00 alle 15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00), sulla pagina Enea sarà possibile inviare quesiti ai consulenti dell’Agenzia.
Ricordiamo che per gli interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, come ad esempio serramenti comprensivi di infissi che delimitano ambienti non riscaldati, sostituzione di schermature solari, sostituzione di porte blindate che delimitano ambienti non riscaldati, non è necessario inviare nulla.